Chi Siamo

Sala d'Arme Achille Marozzo

Istituto per lo Studio della Scherma Antica

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Chi Siamo

Statuto dell'associazione
"Sala d'Arme Achille Marozzo"

Art. 1 - COSTITUZIONE

Viene costituita, per iniziativa dei Soci Fondatori, l’Associazione sportiva-culturale denominata Sala d’Arme Achille Marozzo allo scopo di promuovere lo studio, il recupero e la pratica delle tecniche schermistiche antiche. L’Associazione è fondata su principi democratici, ripudia qualsiasi forma di violenza e non è legata ad alcun partito politico, o fede religiosa o politica. L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, prevede il divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite e l’obbligo di reinvestire avanzo della gestione nelle attività istituzionali. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di utilità sociale. L’Associazione aderisce ad un organismo riconosciuto (quale CONI, FIS, FIE, MSP o altra Federazione sportiva nazionale o internazionale o Ente di promozione sportiva). Le attività e i benefici associativi sono rivolti esclusivamente ai soci. L’Associazione ha sede in via Paolo Poggi, 12, 40068, San Lazzaro di Savena, Bologna.

Art. 2 - FINALITA’ E LIMITI

La finalità principale dell’Associazione è lo studio del maneggio delle armi bianche in Italia durante i secoli XV e XVI, con una particolare attenzione alla cosiddetta "Scuola Bolognese". Questa ricerca si basa sul reperimento del maggior numero di fonti storiche, il loro studio, la codifica e l’applicazione delle tecniche schermistiche. Per una migliore comprensione di questo argomento è ammessa l’acquisizione, lo studio e l’applicazione di tecniche d’armeggio di qualsiasi epoca o nazione che abbiano attinenza con la scherma praticata in Europa dall’antichità ai giorni nostri.

Art. 3 - AMMISSIONI

L’ammissione del socio avviene su domanda scritta indirizzata agli istruttori autorizzati dal Consiglio Direttivo. Nella domanda l’aspirante socio si impegna a rispettare lo statuto sociale e i regolamenti derivati. L’istruttore autorizzato deve verificare il sussistere dei seguenti criteri di ammissione. Su richiesta degli istruttori la domanda di ammissione può essere sottoposta all’approvazione diretta del Consiglio Direttivo. Criteri di ammissione: possono essere ammessi a far parte dell’Associazione coloro che in base ai dati in possesso dell’Associazione non possano essere considerati psicologicamente instabili, pericolosi per sé o per gli altri, o inaffidabili sotto qualunque punto di vista.

Art. 4 - APPARTENENZA

Appartengono all’Associazione le seguenti categorie di soci: a) soci fondatori; b) soci ordinari; c) soci juniores; d) soci sostenitori; e) soci onorari; Tutti i soci sono iscritti nell’apposito albo. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione: con l’ammissione la qualità di socio si acquisisce a tempo indeterminato. La quota associativa ha caratteristiche di intrasmissibilità e non rivalutabilità.

Art. 5 - DIRITTI

I soci hanno diritto di: a) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; b) concorrere, se in possesso dei requisiti, alle cariche sociali; c) partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari; d) fruire delle agevolazioni e dei vantaggi eventualmente disposte dal Direttivo.

Art. 6 - DOVERI

I soci hanno il dovere di: a) osservare lo Statuto, i Regolamenti, le Delibere e le disposizioni degli Organi statutari; b) rispettare le decisioni che vengono prese dagli insegnanti all’interno delle proprie sfere di competenza; c) adempiere agli obblighi di carattere economico; d) rispettare le strutture e le attrezzature fornite dall’Associazione.

Art. 7 - TESSERAMENTO

Il tesseramento è valido per la durata di un anno solare e il suo costo è stabilito annualmente dall’Assemblea sociale. Per lo svolgimento delle attività fisiche è obbligatorio il possesso del certificato di idoneità medica previsto dalle disposizioni di legge.

Art. 8 - CESSAZIONE

Il socio cessa di essere tale nei seguenti casi: a) per dimissioni scritte; b) per mancato pagamento della quota sociale annuale di tesseramento entro 60 gg. dalla data di scadenza annuale; c) per morosità nei pagamenti, in generale; d) per radiazione causata da gravi infrazioni comminata dagli organi di giustizia (vedi art. 22). La cessazione di appartenenza alla Associazione comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa. I soci uscenti, quale ne sia stato il motivo, sono tenuti a soddisfare tutte le eventuali pendenze di natura economica contratte con la Associazione o con altri soci.

Art. 9 - FINANZIAMENTO

L’Associazione provvede al conseguimento dei propri scopi tramite: - i proventi delle quote sociali ordinarie e straordinarie; - eventuali donazioni e lasciti; - sponsorizzazioni; - contributi da enti pubblici o privati; - attività economiche della Associazione o di singoli membri della stessa; - qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Qualsiasi attività, promossa da singoli soci, che abbia attinenza con gli scopi istituzionali, deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo. In caso che singoli membri ricevano, tramite una prestazione d’opera, un vantaggio economico direttamente derivato dall’esperienza e dalle conoscenze acquisite in seno alla Associazione, questi dovranno impegnarsi a versare all’Associazione Sala d’Armi Achille Marozzo il 10% dei proventi. La gestione finanziaria si svolge in base al Rendiconto economico e finanziario annuale. Vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

Art. 10 - ORGANI SOCIETARI

Gli Organi sono: a) l’Assemblea dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Segretario; Tutte le cariche sociali hanno durata biennale e sono rieleggibili. Organi di Giustizia sono: a) il Consiglio Direttivo; b) il collegio arbitrale.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano e il massimo organo dell’Associazione. Ad essa spettano poteri deliberativi e gli atti di straordinaria amministrazione ed è composta da tutti i soci aventi diritto di voto. Può essere convocata in sede ordinaria o straordinaria. La convocazione dei soci avviene mediante avviso a domicilio almeno 7 gg. prima dell’Assemblea. L’Assemblea viene convocata in sede ordinaria dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all’anno. L’Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti: a) elezione degli Organi societari; b) approvazione della relazione annuale del Presidente; c) approvazione del rendiconto annuale economico e finanziario; d) determinazione delle quote sociali; e) definizione degli obiettivi e dei criteri generali delle attività societarie Le assemblee elettive sono validamente costituite con almeno il 50% dei soci aventi diritto al voto. Dato che l’Associazione conta un alto numero di sedi d’insegnamento decentrate, sono previste altre due modalità di partecipazione all’assemblea: I) Tramite voto elettronico, con le modalità descritte nell’apposito regolamento. In questo caso le assemblee sono dichiarate valide se alla votazione hanno preso parte almeno il 50% dei soci. II) Tramite la riunione dei soci nelle singole sedi, i quali parteciperanno all’assemblea sotto la direzione dei Responsabili della Sezione nelle modalità descritte nell’apposito regolamento. I Responsabili della Sezione si faranno garanti del regolare svolgimento delle votazioni di fronte al Consiglio Direttivo. In questo caso le assemblee sono dichiarate valide se il totale partecipanti alle Assemblee decentrate è almeno il 50% dei soci aventi diritto di voto. In questi casi i risultati delle votazioni saranno resi noti attraverso un’apposita sezione del sito web dell’Associazione. Ogni socio in sede di Assemblea Ordinaria ha il diritto di controllare i bilanci, la contabilità, i rendiconti e qualsiasi atto amministrativo, prodotti in questa sede dal Segretario, per accertarne la regolarità e la rispondenza delle spese ai preventivi approvati.

Art. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In sede straordinaria l’Assemblea viene convocata dal Presidente, oppure a richiesta motivata da un decimo dei soci aventi diritto al voto, oppure su richiesta del Consiglio Direttivo. L’Assemblea straordinaria delibera su: a) modifiche allo statuto; b) lo scioglimento della Associazione; c) reintegro delle cariche sociali vacanti; d) radiazione di un socio (vedi art. 22) e) argomenti particolari proposti dai soci o dal Consiglio Direttivo. In sede straordinaria l’Assemblea delibera validamente con la partecipazione di almeno il 60% dei soci, o il 60% dei voti in caso di votazione elettronica. La proposta di scioglimento dell’Associazione può essere presentata soltanto all’Assemblea straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 dei soci. Per l’approvazione sono necessari almeno i 4/5 dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto. Per la modifica agli articoli 1 e 2 dello Statuto è necessaria l’unanimità di tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 13 - VOTAZIONI IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di parola e di voto i tutti i soci dell’Associazione di qualsiasi categoria e età. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega. Le votazioni in Assemblea possono avvenire per alzata di mano, a scrutinio segreto o tramite voto elettronico. Il voto segreto è obbligatorio per le elezioni delle cariche sociali o quando ne facciano richiesta 1/5 dei soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo per le ipotesi previste dall’art. 12. Le Assemblee elettive sono validamente costituite con almeno il 50% dei soci aventi diritto al voto o il 50% dei voti in caso di votazione elettronica. Nelle Assemblee elettive in caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà a una votazione di ballottaggio tra coloro che hanno ottenuto la parità dei voti. E’ preclusa la partecipazione all’Assemblea ai soci non in regola con il pagamento delle quote sociali ed a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari definitivi in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa.

Art. 14 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA’

Per essere eletti alle cariche associative occorre: a) aver raggiunto la maggiore età; b) non avere riportato condanne per delitti dolosi; c) essere tesserati alla Associazione come soci ordinari. La mancanza iniziale accertata dopo l’elezione o il venire meno nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti precedenti, comporta l’immediata decadenza dalla carica.

Art. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione verso terzi, presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne dirige l’attività. Può assumere provvedimenti di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti o ad adempimenti indifferibili, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento definitivo del Presidente l’ordinaria amministrazione sarà affidata al Segretario sino alla celebrazione dell’Assemblea straordinaria da tenersi entro 20 giorni dall’evento. In caso di impedimento può essere sostituito dal Vicepresidente. Ogni anno deve presentare all’Assemblea dei soci una relazione sull’attività svolta.

Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 4 Consiglieri che, nella sua prima riunione, eleggerà al suo interno un Vicepresidente. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, ed è validamente costituito quando sono presenti almeno tre membri. Delibera a maggioranza semplice dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. E’ facoltà del Consiglio invitare ad assistere ai propri lavori persone che non ne facciano parte. Sono di competenza del Consiglio: a) l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea e la gestione sociale; b) l’emanazione dei regolamenti; c) l’ammissione dei nuovi soci secondo i criteri indicati all’art. 3; d) predisporre il Bilancio Preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; e) la nomina delle Commissioni o gruppi di lavoro per l’espletamento di particolari compiti; f) nomina di tutte le figure tecniche; g) la stipulazione delle convenzioni assicurative; h) la designazione dei collaboratori; i) la proposta di assegnazione di benemerenze e di ammissione di soci onorari; l) emanare le disposizioni di attuazione del tesseramento; m) emanare provvedimenti quali la radiazione o l’espulsione dei soci; n) ogni altra attività non specificatamente di competenza di altri organi.

Art. 17 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio decade per: a) mancata approvazione da parte dell’Assemblea della relazione tecnica e finanziaria con la maggioranza dei voti di tutti i soci che ne hanno diritto; b) dimissioni contemporanee o vacanze causate da qualsivoglia motivo della metà più uno dei Consiglieri. Nei suddetti casi l’ordinaria amministrazione e la convocazione dell’Assemblea Straordinaria è affidata al Segretario.

Art. 18 - SEGRETARIO

Il Segretario é responsabile del funzionamento e dell’efficienza della segreteria, partecipa alle Assemblee, assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali. Ha inoltre la responsabilità di riscuotere il pagamento delle quote sociali, della contabilità, dei rendiconti e di qualsiasi atto amministrativo prodotto dall’Associazione. Ha funzioni di Tesoriere. In caso di vacanza il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Segretario provvisorio fino alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria.

Art. 19 - PRINCIPI INFORMATORI DELLA GIUSTIZIA SOCIALE

La Giustizia è amministrata secondo i principi dello Statuto, dei Regolamenti, delle Leggi dello Stato e dei principi, usi e consuetudini che governano l’associazionismo, primo fra tutti l’esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito". Sono garantiti il diritto di difesa, ovvero la possibilità di revisione del giudizio nei soli casi di sopravvenienza di fatti nuovi non prevedibili al momento in cui la decisione è divenuta definitiva. I tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti sono passibili delle sanzioni anche di natura pecuniaria. L’organo naturale per l’amministrazione della giustizia è il Consiglio Direttivo, ma è anche prevista la formazione di un collegio arbitrale.

Art. 20 - COLLEGIO ARBITRALE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutti i tesserati riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere a un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia originata dall’attività sportiva e associativa che dovesse tra loro insorgere per qualsiasi fatto o causa che non rientri nelle competenze normali degli organi di giustizia. Il Collegio Arbitrale è costituito da quattro membri, nominati due da ciascuno delle parti, che provvedono, di comune accordo, alla designazione del Presidente che può essere scelto anche tra persone, di adeguata competenza, esterne alla Associazione. In difetto di accordo il Presidente sarà designato dalla sorte tramite estrazione tra i soci che non ricoprono cariche sociali. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano inappellabilmente quali amichevoli compositori. Il lodo deve essere emesso entro 30 giorni dalla nomina del Collegio. Per le norme che regolano la composizione delle controversie si farà riferimento al codice Gelli, in particolare al Libro Quinto. L’inosservanza della presente Clausola Compromissoria comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Art. 21 – RADIAZIONE

Possono essere sottoposti a radiazione dall’Associazione coloro che: a) non rispettino le finalità i limiti e le regole dell’Associazione causando un danno all’Associazione stessa; b) vengano considerati psicologicamente instabili, pericolosi per sé o per gli altri, o inaffidabili sotto qualunque punto di vista; c) contravvengano alle decisioni prese dall’Assemblea, dal Consiglio direttivo o dal collegio arbitrale; d) mostrino un comportamento sleale o dannoso nei confronti dell’Associazione. Il provvedimento di radiazione di un socio può essere emanato con voto unanime del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza di voto unanime la decisione verrà affidata ad un Assemblea Straordinaria da convocarsi su richiesta del Presidente. La radiazione ha validità permanente e la riammissione del socio radiato può essere presa in considerazione solo su richiesta del radiato stesso, non prima che siano passati cinque anni dal provvedimento.

Art. 22 - GRUPPO DI STUDIO

All’interno della Associazione è istituito un Gruppo di Studio permanente retto da un proprio regolamento autonomo.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell’Associazione (vedi art. 12) il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di utilità sociale, con priorità agli altri soggetti senza fini di lucro con finalità analoghe a quelle dell’Associazione.

Art. 24 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

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