Non esiste in Italia una chiara normativa per l'uso delle repliche di spada in Italia, esistono molte norme sulle armi da fuoco, ma la spada sembra che il nostro codice l'abbia per sempre lasciata nel limbo di ciò di cui non vale la pena parlare.
Per cui individuare la definizione giuridica di tali oggetti è alquanto difficile e soggetto a diverse interpretazioni. Vediamo quindi di dare la nostra interpretazione.
Premettiamo che la diceria delle 4 dita di lunghezza massima di lama non trova alcun riscontro in ambito legale.
La maggior parte della normativa a cui fare riferimento sono il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e la Legge n.110 del 1975 integrata dalla Legge n.21 del 1990 che disciplina la materia delle armi in Italia.
Partiamo dal concetto che in Italia è assolutamente proibito possedere e trasportare Armi da Guerra (art. 28, TULPS).
Se l'arma in questione non è un'arma da guerra: ”. . .non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche” (art. 31, TULPS).
Il porto abusivo di arma (propria o impropria vedi poi) è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi se per esso è previsto comunque una licenza. Se la licenza non è concedibile per la legge italiana la punizione sale all'arresto da diciotto mesi a tre anni. Nel caso di porto in zone con adunanza di persone o di notte in un luogo abitato, la pena viene aumentata.
Chiunque abbia o venga in possesso di tali armi ha l'obbligo di denuncia (art. 38, TULPS) all'autorità competente.
Vediamo più in dettaglio il concetto di armi artistiche, rare od antiche, per vedere se vi cade la nostra replica di spada:
"Si definiscono armi tutti quegli strumenti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. Esse possono essere da sparo o da taglio".
Possono essere suddivise in:
ARMI BIANCHE, cioè i pugnali, gli stiletti, le spade, le baionette e così via (anche di fabbricazione moderna).
ARMI DA SPARO, cioè armi ad aria compressa, da fuoco, strumenti lanciarazzi e a fionda.
Quindi se possedete spade originali avete l'obbligo di denuncia con tutte le conseguenze del caso (luogo fisso di custodia, divieto di trasporto senza autorizzazione, ecc.) e di certo non potete utilizzarla in nessuna esibizione pubblica.
Se la spada è una replica, ma presenta le sue caratteristiche atte a offendere (punta o taglio), anche se di fabbricazione moderna, ricade nella stessa definizione.
Se però la replica di arma storica non presenta punta e taglio, non dovrebbe essere considerata un'arma.
Va però aggiunto che il concetto di senza filo e punta è molto personale. Di quanti millimetri deve essere una superficie di impatto per non essere considerato taglio? Lo stesso può dirsi di una punta, se viene stondata ad esempio fino a un cerchio di 3 centimetri per noi potrebbe essere sufficiente, ma un agente di polizia potrebbe non essere d'accordo e sequestrarci l'oggetto per ulteriori indagini.
Alcuni gruppi di rievocazione si rifanno alla normativa inglese, decisamente più avanti della nostra, che dichiara che una replica d'arma non è affilata se presenta una superficie di impatto minima di 1/10 di pollice (2,54 mm) e non è appuntita se la punta presenta un diametro massimo di 1 pollice (2,54 cm). (dati riportati a voce e non controllati).
Vi sono poi definizioni giuridiche che possono potenzialmente purtroppo descrivere anche le repliche non considerate armi nel senso sopraddetto.
Quindi avere qualsiasi oggetto atto ad offendere di cui il porto da parte nostra non sia giustificato, è reato. In esempio: uscendo di casa con un cacciavite o un paio di forbici in tasca e non andando in un luogo in cui si abbia bisogno di questi oggetti si sta commettendo reato (pensate alle perquisizioni prima di una partita di calcio).
Essendo la replica di spada comunque un pezzo di metallo di un certo peso, può potenzialmente offendere una persona (come la maggior parte degli oggetti che ci circondano ogni giorno) e perciò, anche senza taglio e punta, potrebbe cadere nella definizione di arma impropria o di strumento atto ad offendere.
Per non commettere reato bisogna allora che la nostra replica sia considerata solo strumento atto ad offendere (solo potenzialmente) e non arma impropria e che noi abbiamo intenzione di utilizzarla non ai fini di danneggiare un'altra persona (l'intenzionalità del reato è importante in ambito giuridico) e che abbiamo un valido motivo per portarla.
La differenza fra strumento solo atto ad offendere e arma impropria sembra essere solo presenza comune dell'oggetto o meno nella vita quotidiana e l'utilizzo possibile o meno dell'oggetto come strumento di lavoro o simile, insomma la possibilità o meno che esista la giusta causa di possesso o porto.
Per le repliche di spada al di fuori dell'ambito militare non è mai esistita una giusta causa fino all'avvento delle ricostruzioni storiche in costume, in teoria esse dovrebbero costituire la giusta causa cercata ed evitarci problemi. Speriamo che i giudici interpretino la legge alla stesso modo.
Negli ultimi anni alcune circolari o note del ministero dell'interno (dipartimento di pubblica sicurezza) hanno chiarito alcuni concetti che dovrebbero venire a favore delle nostre repliche.
La circolare ministeriale n°559 del 1995 decreta che è possibile la vendita e la detenzione libera (il che significa senza richiesta di porto d'armi, denuncia di possesso ecc.) di repliche d'armi di uso ornamentale. Questo ci permette l'acquisto delle repliche di spada, ma non il porto in luoghi pubblici.
La circolare ministeriale n°559/C.592 – 10171.A(4)1 del 2000 decreta che è possibile il porto, senza autorizzazione, di repliche di armi non funzionanti nell'ambito di ricostruzioni storiche se svolte allo scopo di parata. Tale nota dice espressamente: "...omissis... chiarito, infatti, che le armi bianche devono essere private della punta e del taglio e quelle da fuoco disattivate, non dovrà richiedersi per il loro porto alcuna autorizzazione. ...omissis..."
Per l'utilizzo delle repliche di spade in combattimenti simulati le associazioni sportive di scherma medievale e rinascimentale possono sempre utilizzare la giusta causa di dimostrazione sportiva, che in fondo è la verità. Le associazioni puramente rievocative possono utilizzare la giusta causa di studio o archeologia sperimentale. Purtroppo per le manifestazioni fantasy la ricerca della giusta causa è un poco complicata, sarebbe meglio evitare l'utilizzo di repliche in metallo delle armi poichè non strettamente necessarie.
Vi sono poi alcuni altri reati che possono essere commessi anche con repliche di spade "regolamentari", infatti l'utilizzo per qualsivoglia motivo di repliche d'arma al di fuori di luoghi idonei e circoscritti (palestre, feste o zone di rievocazione), ove non si ovvio l'utilizzo delle stesse, possono ricadere nel reato di "procurato allarme", va infatti sempre ricordato che il fatto che l'arma sia solo una replica inoffensiva è noto solo a voi, ma non ad eventuali estranei i quali giustamente potrebbero interpretare le vostre azioni in altra maniera.
Ricordate che in tutti i casi, nel caso di ferimento (che non dovrebbe mai succedere!), non vi è alcuna forma preventiva (dichiarazione firmata di responsabilità o altro) che possa evitarvi una denuncia per lesioni. Per cui allenatevi duramente in palestra per evitare ogni possibile incidente.
Vi è stata inoltre una proposta di legge del deputato ZELLER, dal titolo: "Modifica all’articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n.110, in materia di porto e uso di armi antiche durante rievocazioni storiche e manifestazioni folcloristiche",presentata il 30 maggio 2001, che recitava così:
PROGETTO DI LEGGE - N. 1358
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. Al settimo comma dell’articolo 10
della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In
deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, in
occasione di rievocazioni storiche e di
manifestazioni folcloristiche sono consentiti
il porto e l’uso con cartucce a salve
delle armi antiche e delle loro repliche ad
avancarica. Parimenti in tali casi è consentito
il porto di archi, balestre, spade,
sciabole, armi d’asta, baionette, pugnali e
stiletti.
Tale proposta di legge,assegnata il 19 luglio 2001 alla commissione I "Affari costituzionali, se fosse stata approvata, sarebbe risultata il documento risolutivo di tutti i problemi.
Riportiamo infine la sentenza del tribunale di Firenze del 4 novembre 2004 relativa alle Armi Bianche per Uso Scenico. Il processo in questione ha interessato marginalmente anche la Sala d'Arme Achille Marozzo", poiché l'imputato, a cui va tutta la nostra comprensione e appoggio e di cui non si fa il nome per motivi di privacy, è conosciuto dai membri fiorentini dell'associazione ed agli stessi, al momento del sequestro, ha chiesto le prime indicazioni sulle normative vigenti in materia e i consigli sul da farsi, prima di affidare il caso ad un avvocato competente come suggerito.
Contenti che il caso si sia risolto positivamente come auspicabile, anche se coi tempi lunghi della giustizia, siamo del parere che la sentenza, coerente con i principi legali da noi riportati sopra, possa risolvere con chiarezza il problema della vendita delle armi bianche ad uso scenico.
Con questo vi abbiamo trasmesso le nostre conoscenze sull'argomento e la nostra interpretazione della legge italiana, non appena avremo altre esperienze o informazioni ve le forniremo in questa rubrica. Ripetiamo che quello che abbiamo fornito è solo sunto di conoscenze acquisite in maniera empirica, senza pretese di valore giuridico e rimandando a persone più competenti le trattazioni a riguardo.
Infine, se passate un pomeriggio in questura per accertamenti, non prendetevela con i tutori dell'ordine, loro stanno facendo solo il loro dovere.